Assicurazione professionale

Per alcuni è un obbligo di legge. Per gli altri è il contratto a deciderlo. La differenza cambia tutto.

Prima di confrontare massimali e franchigie, una domanda decide da che parte stai: sei iscritto a un albo professionale? Da lì dipende se l'assicurazione è un obbligo di legge o una scelta contrattuale — e le due situazioni non si affrontano con gli stessi criteri.

Se sei iscritto a un albo: è un obbligo, e ce n'è un secondo

Il DPR 137/2012, art. 5 impone al professionista iscritto a un ordine di stipulare un'assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività, compresa la custodia di documenti e valori ricevuti.

Il secondo obbligo è quello che quasi nessuno cita, ed è altrettanto vincolante: devi comunicare al cliente, al momento di assumere l'incarico, gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni variazione successiva. Non basta essere assicurato: bisogna dirlo, e dirlo al momento giusto. La violazione costituisce illecito disciplinare, e la sanzione è definita da ciascun ordine.

L'obbligo segue l'esercizio, non l'iscrizione. È legato al risarcimento del danno causato al cliente nell'esercizio dell'attività: chi è iscritto all'albo ma non esercita non vi è tenuto. È la distinzione che evita di pagare una polizza per un'attività che non svolgi.

Se non sei iscritto a nessun albo

Sviluppatori, designer, consulenti, copywriter: nessun ordine, nessun obbligo di legge. Chiunque ti dica il contrario ti sta vendendo qualcosa. La domanda diventa un'altra, e viene dal contratto: molti clienti — soprattutto grandi aziende e pubblica amministrazione — richiedono una copertura come condizione per firmare, con un massimale minimo indicato nel capitolato.

L'ordine corretto è quindi: leggi il contratto, poi assicurati. Sottoscrivere prima significa quasi sempre scegliere un massimale a caso, e scoprire poi che il cliente ne chiedeva un altro.

I criteri che contano, una volta chiarito l'obbligo

CriterioPerché decide
Retroattività Copre i danni derivanti da lavori svolti prima della stipula, ma denunciati dopo. Se lavori già da anni senza polizza, è il primo punto da guardare: senza retroattività la copertura parte da zero e lascia scoperto tutto il pregresso.
Postuma (ultrattività) Copre le richieste che arrivano dopo la fine del contratto. I danni di una consulenza emergono spesso a distanza di anni: senza postuma, chiudere la polizza chiude anche la protezione sul lavoro già fatto.
Massimale Va rapportato al danno che la tua attività può causare, non al tuo fatturato. Un errore su un progetto da 5.000 € può bloccare una produzione da molto di più.
Perimetro dell'attività dichiarata La polizza copre ciò che hai dichiarato. Se il tuo lavoro è cambiato — nuovi servizi, nuovi settori — e la dichiarazione no, la copertura può non operare proprio quando serve.

Salute e continuità del reddito

La copertura sanitaria di base è pubblica e non si compra. Quello che un freelance non ha è il reddito durante una fermata lunga: le indennità della Gestione Separata esistono ma sono limitate, e la loro entità dipende dai contributi versati. Prima di guardare una polizza, guarda quanto hai accantonato: un fondo di sicurezza copre le fermate brevi meglio di qualunque contratto, e senza premio annuale.

→ Quanto accantonare · → I contributi INPS

Aggiornato al 23/09/2026. Fonte dell'obbligo: DPR 22 giugno 2012 n. 137, art. 5. Questa pagina non pubblica premi: una tariffa dipende da attività, fatturato e storico, e un «a partire da» non si applicherebbe a nessuno. Non è consulenza assicurativa.

Domande frequenti

L'assicurazione professionale è obbligatoria per tutti i freelance in Italia?
No. È obbligatoria per i professionisti iscritti a un albo, in base al DPR 137/2012 art. 5. Sviluppatori, designer, consulenti e altre attività senza ordine professionale non hanno alcun obbligo di legge: per loro l'eventuale richiesta arriva dal contratto con il cliente.
Devo comunicare al cliente i dati della mia polizza?
Se sei iscritto a un albo, sì. Il DPR 137/2012 art. 5 impone di rendere noti al cliente, al momento di assumere l'incarico, gli estremi della polizza, il massimale e ogni variazione successiva. Non basta essere assicurato: la mancata comunicazione è un illecito disciplinare.
Un iscritto all'albo che non esercita deve assicurarsi?
No. L'obbligo è legato all'esercizio effettivo dell'attività, perché è finalizzato a risarcire il cliente dei danni derivanti da quell'esercizio, non alla semplice iscrizione all'albo.
Cosa sono retroattività e postuma in una polizza professionale?
La retroattività copre i danni derivanti da lavori svolti prima della stipula ma denunciati dopo; la postuma copre le richieste che arrivano dopo la fine del contratto. Sono i due punti che decidono se la polizza protegge davvero il lavoro già fatto, ed è dove le offerte differiscono di più.
Come si sceglie il massimale?
Sul danno che la tua attività può causare, non sul tuo fatturato. Un errore su un progetto di piccolo importo può bloccare una produzione di valore molto superiore. Se un cliente lo impone per contratto, quel valore è il pavimento, non il tetto.